Art. 4.
(Missioni).

      1. La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, può decidere di effettuare

 

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una o più missioni di verifica e di controllo, mediante visite in Paesi in cui la presenza dei connazionali sia particolarmente significativa o ricorrano condizioni di necessità.
      2. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal Presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.
      3. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.